Con il Virus non si scherza. Nemmeno con l’informazione.

23.02.2021

Il reato di procurato allarme, ai tempi del Virus, nel diffondere notizie false sul contagio.

E' reato diffondere notizie ed informazioni in materia di Covid19, a mezzo stampa, social network o media, di cui si sia appurata la falsità ed abbiano generato, su vasta scala, panico ed allarme.

Un anno di virus, di contagi, di ferite aperte e vittime inattese e precoci. Un anno di lacrime, ma anche di fame di informazioni e notizie, a volte vere a volte un po' meno. Talvolta ci simo trovati di fronte a scenari inediti e a interpretazioni che ancora oggi, a distanza di tempo, non sono stati né confermati, tanto meno smentiti. Abbiamo dovuto convivere con ansie e paure che ci hanno privato del sonno.

Media, organi di stampa, social: oggi l'informazione corre su binari velocissimi, tanto rapidi da divenire, talvolta, incontrollabili. Eh si, perché le fonti non sempre sono poi così attendibili e le certezze, spesso, si sono trasformate in vere e proprie bufale. L'informazione è andata fuori controllo.

Frequenti i casi in cui sono state diffuse informazioni false, a proposito del virus, dei contagi e di tutto quanto interessa da vicino questa maledetta pandemia.

Di fronte all'ennesimo ed evidentissimo post "farlocco" proposto su uno dei più celebri social, e di un corrispondente articolo di una nota testata giornalistica italiana, che, come si poteva evincere dai commenti, hanno suscitato non poche polemiche, ci siamo posti una domanda: può configurarsi il reato di procurato allarme (art. 658 Codice Penale) qualora la notizia generi allarmismi eccessivi e panico?

Il C.P. prevede che venga punito "chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio", con una pena detentiva fino a sei mesi o ammenda da € 10 ad € 516.

Il bene giuridico tutelato dalla suddetta normativa riguarda il corretto funzionamento ed impiego della forza pubblica da parte dell'Autorità che, a causa di false segnalazioni su mezzi di comunicazione di massa, come ad esempio i social network, potrebbe essere esercitata in modo improprio a causa del falso allarme procurato. Il reato si configura anche nel caso in cui la diffusione di notizie di disastri o pericoli susciti allarme sociale: la condotta criminosa si verifica nel momento in cui l'allarme ingiustificato interessi la collettività.

Pertanto:

· Diffondere una notizia falsa, in ogni caso, con dolo o colpa, che generi ingiustificato allarme, è reato;

· Il reato si configura se a diffondere la notizia o le informazioni siano Autorità, Enti, ma anche soggetti privati e/o cittadini;

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Su stampa e media le notizie si sono accavallate, spesso in tam-tam tanto letali quanto efficaci (ahimè), soprattutto e principalmente allarmanti, che poi si sono rivelati portatori di falsità a causa delle fonti risultate inattendibili. Ecco, in tal caso si è configurata la possibilità di denunciare i soggetti che avevano divulgato le informazioni non veritiere ed i fatti di cronaca che fossero stati motivo di confusione e totale distacco dalla realtà. In merito ai privati cittadini, anche e soprattutto inconsapevoli, è capitato che abbiano diffuso a mezzo social network specifici contenuti multimediali in materia di Covid-19 ad una platea vastissima di interlocutori (contatti personali o social-media) notizie infondate sull'emergenza sanitaria.

La divulgazione di queste informazioni false sulla diffusione del coronavirus non solo ha determinato un generale ed ingiustificato allarme sociale, ma anche l'inutile attivazione delle forze dell'ordine e lo spreco di risorse pubbliche al fine di fronteggiare la situazione di instabilità creata dalla falsa rappresentazione della realtà condivisa sui social network.

Pertanto, come già riferito in precedenza, ai fini della sussistenza del reato di procurato allarme, non si distingue fra le situazioni in cui l'allarme sia stato procurato dolosamente, e quindi con la consapevolezza dell'inesistenza effettiva del pericolo falsamente rappresentato, oppure colposamente, quindi con irresponsabilità e negligenza nella verifica della attendibilità della notizia diffusa.

Ricordiamo dunque che è opportuno verificare SEMPRE le fonti da cui si apprende una notizia, sia dai media (social, media e stampa, specialmente nelle versioni online): diffondere una falsità, nell'ipotesi di poter generare panico ed allarme sociale, è reato. Soprattutto nel rispetto di una corretta e funzionale informazione (come dovrebbe essere..) e della collettività: con il Virus non si scherza, nemmeno con l'informazione.